Vanno respinte le affermazioni dell’assessore Turco che il Comune ha le mani legate
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Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Piemonte Sentenza 21 dicembre 2011, n. 1342
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Luserba San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis); contro Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis); nei confronti di Azienda agricola (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis); per l’annullamento della determinazione 23 dicembre 2010, prot. n. 180-47784/2010, con cui il Dirigente del Servizio qualità dell’aria e delle risorse energetiche della Provincia di Torino ha autorizzato l’Azienda agricola (…) alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da biomassa legnosa nel Comune di Luserna S. Giovanni;
In sintesi si afferma che:
-> l’autorizzazione unica può variare la pianificazione urbanistica soltanto se c’è stata una ponderata valutazione della coerenza della valutazione con le esigenze della pianificazione
-> la realizzazione dell’impianto non può stravolgere le esigenze della pianificazione;
-> l’eventuale dissenso del Comune deve essere preso in adeguata considerazione, attentamente ponderato ed eventualmente superato nella determinazione conclusiva, ma sempre sulla scorta di una motivazione adeguata che dia conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza e delle ragioni per cui l’insediamento è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, compatibile con le caratteristiche dell’area interessata;
il TAR del Piemonte concludeva la sentenza con alcune prescrizioni
b) riconvocare la conferenza di servizi;
d) concludere la conferenza di servizi con la determinazione conclusiva del responsabile del procedimento, dando conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza;
Quindi con un ricorso al TAR tale impianto poteva essere bocciato o quanto meno il TAR avrebbe costretto a rifare la conferenza dei servizi e quindi a prendere in considerazione il parere contrario della Sovaintendenza, arrivato in ritardo, ed ignorato, con il quale si dimostrava che era in atto uno stavolgimento del territorio.
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STRALCI della sentenza
È vero che l’articolo 12 del Dlgs 387/2003 prevede che l’autorizzazione unica “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”, ma tale norma va letta secondo canoni di ragionevolezza e alla luce dei principi di (mera) semplificazione procedimentale che la ispirano.
L’autorizzazione unica, infatti, si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest’ultima soltanto se, nell’ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell’autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione, con la conseguenza che l’effetto di variante dell’autorizzazione unica è soltanto un meccanismo di semplificazione.
L’effetto di variante dell’autorizzazione unica non significa prevalenza sostanziale di questo procedimento sulle scelte di pianificazione, quasi che la realizzazione di un impianto di cogenerazione potesse stravolgere le linee di programmazione dell’uso del territorio che ciascuna amministrazione correttamente si pone: se così non fosse, se l’eventuale dissenso del Comune sotto il profilo urbanistico potesse essere superato sul semplice rilievo che, in ogni caso, l’autorizzazione unica produce di diritto la variazione delle previsioni urbanistiche ostative alla realizzazione dell’impianto, tanto varrebbe non invitarla neppure, l’Amministrazione Comunale, a partecipare ai lavori della conferenza.
Né si può ritenere che le esigenze connesse all’approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile – che sono certamente prioritarie e di rilievo comunitario e che proprio per questo hanno ispirato la semplificazione procedimentale delineata dal legislatore statale nel citato articolo 12 Dlgs 387/2003 – siano talmente preminenti da legittimare la totale pretermissione delle esigenze di tutela del territorio, dell’ambiente e della salute pubblica connesse alla pianificazione territoriale.
Ciò non significa, peraltro, che l’Amministrazione comunale sia titolare di un potenziale potere di “veto” in ordine alla realizzazione dell’impianto: significa soltanto che, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui al citato articolo 12, l’eventuale dissenso del Comune deve essere preso in adeguata considerazione, attentamente ponderato ed eventualmente superato nella determinazione conclusiva, ma sempre sulla scorta di una motivazione adeguata che dia conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza e delle ragioni per cui l’insediamento è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, compatibile con le caratteristiche dell’area interessata; una volta che in esito alla conferenza di servizi l’autorità procedente sia pervenuta a siffatta (motivata) conclusione, per il rilascio dell’autorizzazione unica non sarà necessario attivare la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico, ma la stessa autorizzazione unica determinerà di diritto l’effetto di variante urbanistica.
9. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto, nei termini e nei limiti precisati.
10. Ai sensi dell’articolo 34 comma 1 lettera e) C.p.a., si ritiene opportuno indicare le misure idonee ad assicurare l’attuazione della presente decisione da parte dell’Amministrazione provinciale, la quale dovrà, in particolare, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui all’articolo 14.11 dell’allegato 1 al Dm 10 settebre 2010:
a) richiedere al soggetto proponente di produrre il progetto definitivo della rete di teleriscaldamento e gli ulteriori chiarimenti istruttori richiesti dal Comune di Luserna S. Giovanni e non ancora evasi;
b) riconvocare la conferenza di servizi;
c) riesaminare in conferenza di servizi, alla luce dei chiarimenti resi dal proponente anche in ordine alla rete di teleriscaldamento, i profili di dissenso formulati dal Comune di Luserna S. Giovanni sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
d) concludere la conferenza di servizi con la determinazione conclusiva del responsabile del procedimento, dando conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza;
e) adottare il provvedimento conclusivo di rilascio o di diniego dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 Dlgs 387/2003 in senso conforme al contenuto della determinazione conclusiva di cui al punto precedente, avendo riguardo sia all’impianto di cogenerazione sia alla rete di teleriscaldamento.
11. Le spese di lite possono essere compensate per la complessità delle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti indicati in epigrafe:
a) li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione;
b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 21 dicembre 2011.
Torviscosa, il vicesindaco Settimo: farò di tutto per fermare l’ennesimo impianto Ma l’assessore ai lavori pubblici gli tarpa le ali: abbiamo le mani legate in materia
TORVISCOSA «Se io fossi stato in minoranza avrei bloccato la costruzione della centrale a biogas Torre Zuina Energy, già un anno fa; essendo un amministratore ho dovuto rivedere tutte le carte delle procedure prima di procedere con i sette esposti: io farò di tutto per fermare quell’impianto anche se l’unico modo per farlo sarà ricorrere alla Magistratura». Deciso e durissimo l’attacco rivolto mercoledì sera nell’affollata assemblea pubblica di Torviscosa, dal vicesindaco, Mareno Settimo, alla Regione rea di non aver legiferato in materia energetica e verso la Conferenza dei servizi (15 febbraio 2012) che senza avere il parere della Soprintendenza, ha dato parere favorevole, «conferenza che farà da filo conduttore a tutta la vicenda». Non ha risparmiato neppure l’opposizione che al di là delle polemiche, per «non aver guardato le carte e verificato se nei pareri ci fossero delle incongruenze». Se per l’assessore ai lavori pubblici, Marco Turco, il Comune ha “le mani legate in materia”, per il sindaco le autorizzazioni sono date da uffici sovracomunali «e nessun cittadino, eccetto il vicesindaco, ha presentato osservazioni quando potevano farlo». «Questa è la quarta centrale di Torviscosa (tre di aziende agricole e la Edison)- ha detto Settimo – una quinta è in stand by, ma se la Regione non legifera, ne potrebbero arrivare altre, e quello che sto facendo è proprio per bloccarne l’arrivo in futuro. Il consiglio comunale ha espresso all’unanimità parere contrario all’adozione del Pac (piano attuativo comunale) facendo proprie la motivazioni del responsabile dell’area tecnica Flavio Filippi che rilevava come l’insediamento proposto fosse fra la storica Roggia Zuina (300 anni) e Roggia Castra o Riolino, in parte all’interno delle fasce di rispetto previsto dalla legge Galasso». Settimo ha sottolineato che «l’iter procedurale di questo impianto presenta palesi incongruenze e diverse contraddizioni soprattutto in merito alle norme che tutelano i beni paesaggistici (Dl. 42/04)», ribadendo tutta la sua preoccupazione sulla provenienza dei cereali che verranno bruciati nell’impianto: quelli prodotti in loco non saranno sufficienti; oltre al fatto che una centrale di questo tipo (1Mw) non ha bisogno di autorizzazione all’emissione di fumi in atmosfera. Durissimo l’attacco dell’ambientalista Paolo De Toni, all’Ufficio tecnico dell’Unione che ha predisposto le procedure: «è scandaloso – ha detto – che San Giorgio, decida per una cosa che interessa Torviscosa e riguarda Bagnaria». Forti preoccupazioni sono state espresse da Claudio Scaini del Villaggio Roma, sui numerosi camion che transitano per la frazione, «adesso per costruire la centrale e poi per approvvigionarla». Francesca Artico