ACQUA/ Il Tubone una lobby consociativa PD-PdL che fa quello che vuole

Il Piccolo VENERDÌ, 11 GIUGNO 2010 Pagina 8 – Gorizia

IL COMITATO CONTESTA LE NOTIFICHE

Depurazione, via agli allacciamenti

CERVIGNANO Tubone, arrivano le notifiche di allacciamento. Ma per il Comitato di difesa ambientale manca l’ordinanza del Comune, o dell’Ato, che dovrebbe essere l’ente competente per l’incarico. E si alzano due appelli: per chiedere all’Ato e all’Autorità regionale di vigilanza se la procedura con cui sarebbe stato notificato l’obbligo degli allacciamenti è corretta. Il secondo si rivolge invece agli utenti che, secondo il Comitato, non sono obbligati a dotarsi della “vasca condensa grassi”, che rappresenta un significativo onere aggiuntivo nei lavori di allacciamento e che comporta, soprattutto, il costo dei futuri svuotamenti. Un ragionamento giustificato dalla presenza del canone di depurazione: in sostanza, il Comitato dice che, se un utente già paga il canone, non dovrebbe essere caricato di altri costi, come quello della vasca condensa grassi e dei successivi svuotamenti.
Continua la battaglia del Comitato difesa ambientale, guidata da Paolo De Toni, contro le procedure messe in campo dal Consorzio depurazione laguna, noto ai più come ”Tubone”. Il mese di maggio ha segnato un altro passo sull’aspra vicenda delle bollette, con gli utenti che per anni hanno pagato anche il canone per una depurazione che non sarebbe mai avvenuta. Ieri il Comitato ha fatto sapere che, a maggio, nei comuni di Cervignano, San Giorgio e Torviscosa «sono arrivate pseudo notifiche di allacciamento alla rete fognaria del Consorzio Depurazione Laguna, indirizzate al momento solo agli amministratori condominiali».
Comincia da qui la prima critica: «Già a prima vista si resta stupiti – recita la nota diffusa dal Comitato -, visto che, in un’unica raccomandata, si trova un pacco di avvisi riguardanti ognuno un condominio diverso, mentre è ovvio che ogni struttura condominiale dovrebbe avere una notifica con raccomandata a sé stante, anche se ha lo stesso amministratore». Poi si entra nel concreto: la notifica dell’obbligo degli allacciamenti proviene dal ”Tubone”. Il Comitato contesta che quest’ultimo, non essendo un’autorità amministrativa ma un semplice gestore, non avrebbe il potere di notificare l’obbligo di allacciamento. A maggior ragione perché, secondo alcune indagini effettuate dagli esponenti del Comitato, il ”Tubone” non avrebbe mai ricevuto questo preciso incarico da parte dell’Ato. «Solo la mancata osservanza di un’ordinanza comunale – chiosa De Toni – è soggetta a interventi coattivi e provvedimenti sanzionatori». (e.p.)

 

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Messaggero Veneto VENERDÌ, 11 GIUGNO 2010 Pagina 13 – Udine

Bollette Tubone, prime notifiche agli amministratori condominiali

Il comitato avverte gli utenti: chi le riceve però può ignorarle perché ci vuole una specifica ordinanza del Comune

SAN GIORGIO. L’arrivo agli amministratori condominiali delle “pseudo notifiche” di allacciamento alla rete fognaria del Consorzio Depurazione Laguna spa, mette in allarme il Comitato di Difesa ambientale della Bassa Friulana, che attraverso il suo portavoce, Paolo De Toni, evidenzia tutte le motivazione perché tali notifiche non sono  valide. «Già a prima vista – affera De Toni-, si resta stupiti in quanto in un’unica busta inviata come raccomandata, si trova un pacco di avvisi riguardanti ognuno un condominio diverso, mentre è ovvio che ogni struttura condominiale, dovrebbe avere una notifica a se stante anche se ha lo stesso amministratore. Nella missiva, c’è un richiamo all’articolo 1131 del codice civile, nel quale si rileva che l’autorità amministrativa, può notificare gli atti, per questioni come il medesimo oggetto, all’amministratore, invece che al singolo utente. Bene, ma è evidente che l’enete gestore del servizio idrico integrato non è certamente un’autorità amministrativa, per cui non può notificare nulla all’amministratore ed eventualmente dovrebbe notificare l’atto all’utente oltrechè all’amministratore». «Poi – continua De Toni -, il gestore, ricorda che il compito della notifica è in capo all’Ente competente, ma da una breve ricerca sugli atti amministrativi dell’Ato, si scopre che il gestore non ha mai ricevuto dall’Ato il compito specifico della notifica dell’obbligo di allacciamento, ma solo quello della gestione dell’iter autorizzatorio (“Gestione regime autorizzatorio degli scarichi e degli allacciamenti della pubblica fognatura”) che necessariamente implica anche l’atto della notifica. Infatti, da una ricerca in internet, si trova che spesso sono i comuni ad emettere le ordinanze, indicando che l’utente deve fare la richiesta di allacciamento al gestore. Ed è in effetti nel regolamento di fognatura ora in vigore approvato dall’Ato il 2 ottobre 2009, questa contraddizione alla fin fine emerge in quanto si legge. In realtà il gestore non rilascia l’autorizzazione allo scarico, ma il nulla osta come si evince all’art. 22». De Toni ribadisce che tutto ciò fa capire che in realtà il gestore ha un compito puramente tecnico e che le raccomandate che sta inviando il Tubone «non sono quelle effettive notifiche dell’obbligo di allacciamento in quanto se anche l’interessato le ignora nulla può capitargli finchè il Comune non emette una sua specifica ordinanza. Chiediamo quindi all’Ato e all’Autority di vigilanza (Cinti) che si esprimano ufficialmente in merito che gli amministratori condominiali si pongano il problema se così configurata al questione degli allacciamenti abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore e lo si faccia presente all’assemblea dei condomini. Infine mettiamo in guardi all’obbligo di dotarsi di vasca consenta grassi che rappresenta un altro onere oltre allo svuotamento». (f.a.)

 

 

 

Il testo integrale del Comunicato

 

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Questione degli allacciamenti

 

I soliti pasticci del tubone.

 

Nei comuni di San Giorgio, Torviscosa e Cervignano nel mese di maggio sono arrivate delle “pseudo notifiche” di allacciamento alla rete fognaria del Consorzio Depurazione Laguna, indirizzate per il momento solo agli amministratori condominiali. Già a prima vista si resta stupiti in quanto in una unica busta inviata come raccomandata, si trova un pacco di avvisi riguardanti ognuno un condominio diverso mentre è ovvio che ogni struttura condominiale dovrebbe avere un notifica con raccomandata a sé stante, anche se ha lo stesso amministratore. Nella missiva c’è un richiamo all’articolo 1131 del Codice Civile

Art.1131 – Rappresentanza – Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. 
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. 
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore,
questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. 
L’amministratore che non adempie quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

nel quale si rileva che “l’autorità amministrativa” può notificare gli atti, per questioni con il medesimo oggetto, all’amministratore, invece che al singolo utente. Bene, ma è evidente che l’Ente Gestore del servizio idrico non è certamente un “autorità amministrativa” per cui non può notificare nulla all’amministratore ed eventualmente dovrebbe notificare l’atto all’utente oltrechè all’amministratore. Poi il Gestore ricorda che il compito della notifica è in capo alll’ “Ente competente”, ma da una breve ricerca sugli atti amministrativi dell’ATO si scopre che il Gestore non ha mai ricevuto dall’ATO il compito specifico della Notifica dell’obbligo di allacciamento ma solo quello della gestione dell’iter autorizzatorio (“Gestione regime autorizzatorio degli scarichi e degli allacciamenti alla pubblica fognatura” che non necessariamente implica anche l’atto della Notifica. Infatti da una ricerca in internet si trova che spesso sono i Comuni ad emettere le ordinanze indicando che l’utente deve fare la richiesta di allacciamento al Gestore. E in effetti nel regolamento di fognatura ora in vigore, approvato dall’ATO il 2 ottobre 2009, questa contraddizione alla fin fine emerge, in quanto si legge:

Art. 6 – Allacciamenti alla rete fognaria

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, o di non conformità delle opere di

allacciamento rispetto alle norme tecniche ed alle prescrizioni dell’autorizzazione, i relativi

obblighi possono essere fatti valere dal Comune con specifiche ordinanze, previa richiesta del

Gestore del servizio idrico integrato.

Art. 14 – Sanzioni regolamentari

La mancata osservanza dei termini e delle prescrizioni contenute nella ordinanza

comunale di obbligo di allacciamento alla rete fognaria comporta l’esecuzione d’ufficio delle opere

con recupero delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché l’applicazione di

provvedimenti sanzionatori.

In realtà il Gestore non rilascia l’autorizzazione allo scarico, ma il “nulla osta” come si evince dall’articolo 22 del regolamento di fognatura che recita Art. 22 – Domanda di nulla osta all’allacciamento ed allo scarico

Tutto ciò fa capire che in realtà che il Gestore ha un compito puramente tecnico e che le raccomandate che sta inviando il tubone non sono delle effettive notifiche dell’obbligo di allacciamento in quanto se anche l’interessato le ignora non gli può capitare nulla fino a che il Comune non emette una sua specifica ordinanza ed infine solo la mancata osservanza di quella ordinanza comunale è soggetta ad interventi coattivi e provvedimenti sanzionatori.

Altri elementi fanno pensare che siamo di fronte ad un’azione improvvisata da parte del Tubone e ciò allo scopo di far vedere che sta facendo qualcosa sugli allacciamenti dopo 13 anni di inerzia quasi completa. A conferma di ciò se qualcuno, seguendo le istruzioni della pseudo-notifica, si reca nell’Ufficio Tecnico a San Giorgio di Nogaro, si sente rispondere che dovrà essere costituito un ufficio apposito per quelle pratiche, ma che tale ufficio non è ancora in funzione.

Quindi si richiede che l’ATO e l’Autorità Regionale di Vigilanza (Lucio Cinti) si esprimano ufficialmente su quale sia la procedura corretta e che gli Amministratori Condominiali si pongano il problema se così configurata la questione degli allacciamenti “abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore” e lo faccia presente all’assemblea dei condomini.

Infine quale che sia la scelta degli utenti e degli amministratori condominiali si vuole mettere in guardia che gli utenti non sono obbligati a dotarsi della “vasca condensa grassi” che rappresenta un significativo onere aggiuntivo nei lavori di allacciamento e soprattutto comporta l’onere futuro degli svuotamenti. Il fatto di pagare un canone di depurazione deve liberare l’utente da ogni altra spesa.

Comitato di Difesa Ambientale 10 giugno 2010